La medicina del lavoro è quel settore della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative.

Una volta effettuata la Valutazione del rischio le cui conclusioni evidenzino la presenza di rischi per la salute dei lavoratori durante l’attività, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di procedere come segue:

Nomina del Medico: l’Azienda formalizzerà l’incarico al Medico Competente. Nel caso di Azienda presente sul territorio con più Filiali, potranno essere nominati più Medici Competenti che verranno gestiti da un Medico Coordinatore (a sua volta nominato dal Datore di lavoro), come previsto all’art. 39, comma 6) del Dlgs. 81/08;

Sopralluogo:il Medico nominato effettua un sopralluogo in Azienda durante il quale vengono raccolte le informazioni relative ai fattori di rischio presenti, necessarie alla elaborazione del Protocollo Sanitario e di rischio;

Elaborazione del Protocollo Sanitario e di rischio: sulla base del Documento di Valutazione del Rischio e del sopralluogo effettuato, il Medico elabora un documento (Protocollo Sanitario) nel quale riporta gli accertamenti sanitari a cui dovrà essere sottoposto il lavoratore, suddivisi per Mansioni e per rischio;

Programmazione della Sorveglianza Sanitaria: sulla base di quanto riportato nel Protocollo Sanitario, vengono programmati, in collaborazione con i referenti aziendali, gli appuntamenti per gli accertamenti sanitari. Si tratta in definitiva del programma delle visite mediche e degli accertamenti diagnostici (esami del sangue e delle urine, audiometrie, spirometrie, visio test, ecc.);

Effettuazione delle prestazioni sanitarie:vengono eseguiti gli accertamenti sanitari (visite ed esami) o direttamente in Azienda (in locali idonei)

Referti e giudizi di idoneità: i referti degli esami o degli altri accertamenti strumentali (audio e spiro) vengono consegnati direttamente al dipendente in busta chiusa o dal Medico Competente durante la Visita medica oppure dall’Azienda. I giudizi di idoneità vengono inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Cliente che avrà il compito di consegnarli ai dipendenti facendosi firmare apposita ricevuta.

Riunione periodica:il Medico Competente partecipa alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del dlgs.81/08. Durante l’incontro consegnerà al Datore di Lavoro, o suo delegato, la Relazione Sanitaria nella quale comunica i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della integrità psico-fisica del lavoratore;.

Gestione rapporti con gli Organi Competenti: si garantisce, in caso di sopralluoghi ispettivi degli Organi competenti, la dovuta assistenza.